Lo Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ADA - Associazione Donne Attive - APS
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Articolo 1 - Denominazione e sede
1.1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l’associazione denominata “ADA – Associazione Donne Attive”.
1.2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Ronco All’Adige (VR), in via della Repubblica n. 9. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune senza necessità di modifica statutaria.
Articolo 2 - Finalità
2.1. L’associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle donne, attraverso iniziative che promuovono l’uguaglianza di genere, il supporto alle donne in difficoltà, e la crescita culturale e professionale delle donne.
2.2. Le attività dell’associazione sono ispirate a principi di democraticità, trasparenza e partecipazione attiva.
Articolo 3 - Attività
3.1. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- Gruppi di auto-aiuto e sostegno.
- Corsi di formazione professionale e laboratori di imprenditoria.
- Programmi di benessere fisico e mentale.
- Campagne di sensibilizzazione e progetti educativi.
- Circoli di lettura, proiezioni cinematografiche, e altri eventi culturali.
- Eventi di networking e collaborazione con altre associazioni.
- Progetti di volontariato e iniziative di solidarietà.
Articolo 4 - Soci
4.1. Possono essere soci tutte le donne che ne condividano le finalità e ne accettino lo statuto.
4.2. Gli uomini possono tesserarsi come soci sostenitori di ADA, sostenendo le attività e i progetti dell’Associazione senza diritto di voto nelle assemblee.
4.3. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessata o dell’interessato.
4.4. I soci hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali, nonché il diritto di partecipare alla vita associativa.
4.5. I soci sostenitori hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali, e possono partecipare alle attività associative ma non hanno diritto di voto.
Articolo 5 - Organi sociali
5.1. Gli organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
Articolo 6 - Assemblea dei Soci
6.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
6.2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali.
6.3. Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata.
6.4. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 7 - Consiglio Direttivo
7.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, eletti dall’Assemblea dei Soci.
7.2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
7.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
7.4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- Deliberare a maggioranza semplice sulle domande di ammissione dei soci.
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
- Deliberare a maggioranza semplice sulle attività dell’associazione.
- Nominare eventuali comitati o gruppi di lavoro per specifiche attività.
- Deliberare a maggioranza assoluta la devoluzione di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi alla sovvenzione di attività benefiche o progetti di utilità sociale.
Articolo 8 - Presidente
8.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
8.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
8.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 9 - Risorse economiche
9.1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- Quote associative.
- Contributi di enti pubblici e privati.
- Donazioni e lasciti.
- Proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
9.2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o deliberate dal Consiglio Direttivo per la sovvenzione di attività benefiche o progetti di utilità sociale.
Articolo 10 - Bilancio
10.1. L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
10.2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 11 - Modifiche statutarie
11.1. Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
11.2. Le modifiche statutarie devono essere approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 12 - Scioglimento
12.1. In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
Articolo 13 - Disposizioni finali
13.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 24/06/2024.